tasseE’ noto che i collaboratori delle Associazioni Sportive godono di un regime di favore se il reddito percepito non supera un certo massimale e se sussistono altre condizioni essenziali. Su queste condizioni si può fare confusione quindi cerchiamo di riassumerle in modo sintetico.

Quali sono i redditi  detassati
Ai sensi dell’art.67, c.1 lett. m) del TUIR, sono considerati “redditi diversi”  con possibilità di detassazione:
- le indennità di trasferta,
- i rimborsi forfettari di spesa,
- i premi 
- i compensi 
- i rimborsi di spese documentati relative al vitto, alloggio, al viaggio e ai trasporti sostenuti  in occasioni di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale per conto della ASD.

Per quali attività viene riconosciuta l’agevolazione
E’ importante che questi redditi siano erogati nell’esercizio di attività sportive dilettantistiche erogate dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’UNIRE, dagli enti di promozione sportiva e da qualsiasi altro organismo riconosciuto che persegua finalità sportive dilettantistiche (es. ASD riconosciuta dal CONI).

Quali sono i vantaggi fiscali
·  fino a 7500 € tale reddito è esente dall’imposta IRPEF  e i redditi percepiti non concorrono alla formazione del reddito imponibile;  
·  per eventuali redditi che vanno da   20.658,28 €fino al raggiungimento di Euro 28.158,28 € viene operata una ritenuta alla fonte a titolo di imposta pari al 23%
·  per la parte che supera la soglia di Euro 28.158,23 € viene operata una ritenuta a titolo di acconto, sempre del 23%.

Eventuale cumulo di redditi
Il  periodo d’imposta cui il percettore delle somme deve far riferimento coincide con l’anno solare e riguarda la singola persona; quindi se un istruttore collabora con più  associazioni nello stesso anno questi redditi si cumulano e potrebbero superare il tetto dei 7500 €. Allo stesso tempo se si verifica il cumulo di redditi per collaborazione sportiva e altre tiplogie di lavoro cambiano le aliquote applicate e la dichiarazione redditi da fare.

La società sportiva  deve farsi rilasciare, all'atto del pagamento dei compensi, una autocertificazione, da parte del percettore, che attesti i compensi della stessa natura erogati da altri soggetti; e nel caso assolvere tutti gli adempimenti che competono la certificazione e dichiarazione di sostituto di imposta

Chi  usufruire di tale detassazione
·  gli atleti dilettanti;
·  docenti, istruttori, preparatori  atletici e tecnici che svolgono questa attività in modo non professionale (anche se soci dell’associazione o membri del consiglio direttivo);
·  arbitri o giudici di gara;
·  commissari di gara e cronometristi;
·  dirigenti accompagnatori;
·  massaggiatori, fisioterapisti,  ecc….
·  i collaboratori amministrativi (esempio segreteria del circolo) con rapporto cc.co.co di natura non professionale.

Non si fa riferimento alla tipologia di qualifica e attestato acquisito dall’istruttore o dell’atleta,  ma alla natura della collaborazione e soprattutto alla natura della ASD che deve essere iscritta al registro delle società sportive dilettantistiche del CONI.

Associazioni riconosciute dal CONI 
L’iscrizione al Registro CONI è obbligatoria per le ASD che vogliono essere riconosciute come tali e usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla vigente normativa in favore dello sport dilettantistico. 
Il CONI riconosce, ai fini sportivi, le società/associazioni sportive dilettantistiche  come previsto dall’art.5, comma 5, lettera C del D.L. 23/7/99 n. 242, ne stila l’elenco (art. 7 del D.L. 28/5/2044 n.136) e lo  trasmette, annualmente, all’Agenzia delle Entrate.


Possono essere iscritte le ASD i cui statuti oltre ai requisiti richiesti dall’art. 90 della Legge 27/12/2002 n.289 e successive modifiche, prevedono l’obbligo di conformarsi alle direttive CONI e delle FSN/DSA/EPS cui sono affiliate.
Federitalia assolve - contestualmente alla affiliazione della ASD – l’onere della registrazione telematica al registro del CONI tramite ACSI e pertanto ASD e SSD affiliate a Federitalia godono delle agevolazioni descritte in questo articolo.

Tu cosa aspetti? per ogni informazione contattaci.

UFFICIO SETTORE FITNESS E BENESSERE FEDERITALIA 
d.ssa Antonella Lizza 
via Giovanni De Calvi, 79/A - 00151 Roma 
tel 065343427 cell 391 4566239 
mail fitwoman@hotmail.it

 

 

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