REGOLAMENTO DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA Approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n° 1427 del 17/12/2010

Articolo 2 - Attività 

1. Gli Enti di Promozione Sportiva promuovono e organizzano attività multidisciplinari per tutte le fasce di età e categorie sociali, secondo la seguente classificazione: 

a) Motorio - Sportive
      1) a carattere promozionale, amatoriale e dilettantistico, seppure con modalità competitive, con scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale;
      2) attività ludico-motorie e di avviamento alla pratica sportiva.
      3) attività agonistiche di prestazione, connesse al proprio fine istituzionale, nel rispetto di quanto sancito dai Regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali o delle Discipline Sportive Associate e dei Principi di Giustizia                  Sportiva emanati dal CONI ai quali dovranno fare esclusivo riferimento, unitamente ai propri affiliati, per il miglior raggiungimento delle specifiche finalità e regolamentate da apposite convenzioni stipulate tra EPS e FSN o DSA.
b) Attività Formative. Indagini, pubblicazioni ed approfondimenti sulla diffusione della pratica e cultura sportiva. Corsi, stages, convegni e altre iniziative a carattere formativo per operatori sportivi e/o altre figure similari; gli attestati e le qualifiche conseguite al termine delle iniziative hanno valore nell’ambito associativo dell’Ente fatti salvi i casi in cui l’EPS abbia preventivamente sottoscritto apposita Convenzione con la specifica FSN e DSA e/o aderito ai programmi delle Scuole Regionali dello Sport del CONI operanti sul territorio

Articolo 8 - Effetti del Riconoscimento 

1. L’ EPS riconosciuto ai fini sportivi dal CONI, acquisisce il diritto di riportare la dicitura, riferita al riconoscimento in qualità di Ente di Promozione Sportiva ai sensi dell’art. 27 dello Statuto del CONI, e l’utilizzo del logo CONI esclusivamente secondo le direttive previste nel Manuale per la gestione integrata dell’immagine del logo CONI. Tale diritto non è cedibile a terzi né ai propri affiliati e tesserati.


LA R.L. N. 61 DEL 01/10/2002 ART.8-3° COMMA
-
"istruttori qualificati autorizzati per legge ad operare nelle palestre" -  
sancisce che nelle palestre, nelle sale ginniche, e in tutte le strutture sportive aperte al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote sociali d’adesione, i corsi devono essere svolti con la presenza di un istruttore qualificato specifico per disciplina. Precisando che si intende: "Istruttori, Tecnici qualificati ed altre figure similari di Operatori Sportivi” i soggetti in possesso, alternativamente di:

o    Diploma di Laurea in Scienze motorie,
o    Diploma I.S.E.F.
o    Percorso formativo di Istruttore Tecnico come disciplinato dalle Federazioni o dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. 


DECRETO LEGISLATIVO 23/07/1999 N. 242
 (cosiddetto decreto Melandri di riordino dello sport) 

Art. 2 Statuto   1. Il CONI si conforma ai principi dell'ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato olimpico internazionale, di seguito denominato CIO. L'ente cura l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale, ed in particolare la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali finalizzate alla preparazione olimpica. Cura inoltre, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, l'adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive, nonché   la promozione della massima diffusione della pratica sportiva, nei limiti di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
(EPS = Ente di Promozione Sportiva)

 LEGGI REGIONALI IN MATERIA Diverse Leggi e l’art. 117 della Costituzione attribuiscono alle Regioni funzioni in materia di sport e impiantistica sportiva;  pertanto sussistono Leggi regionali e Decreti attuativi  che completano il quadro normativo nazionale per l’insegnamento  in strutture sportive e l’abilitazione alla attività di “tecnico di disciplina sportiva”. Queste norme precisano – se pure in modo parzialmente differente in base alla regione che le ha decretate – la valenza legale per l’insegnamento dei titoli rilasciati dagli EPS riconosciuti dal Coni.
https://www.fitness-factory.it/menu/395-leggi-regionali-in-materia-di-sport-ed-impianti-sportivi.html

 

La Proposta Formativa di Alta Formazione Fitness si allinea ai principali criteri europei in merito allo sviluppo professionale:

a. riconoscimento di crediti formativi che derivano anche da esperienze di lavoro e di vita;
b. importanza non solo di avere una qualifica e diploma iniziale  ma di formazione continua; cioè ottenere l'abilitazione  atttraverso corsi di aggiornamento annuali;
c. effettiva valutazione delle competenze.

 

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