Italia

 

Leggi Regionali in materia di sport ed impianti sportivi

 US ACLI - in quanto EPS riconosciuto dal CONI - può svolgere attività formativa qualificante nei confronti dei propri tecnici ed è autorizzata per legge a rilasciare a loro qualifiche e diplomi ai sensi del Proprio Regolamento.
Alta Formazione Fitness  è la scuola centrale della Us Acli Nazionale per la formazione e l’aggiornamento dei tecnici del settore  Fitness; attraverso i suoi corsi e l’Albo Nazionale Tecnici  costituisce un accreditamento di qualità i  in modo conforme ai modelli formativi europei,   così come individuati anche nelle direttive SNaQ/CONI (Quadro Nazionale di riferimento per le qualifiche dei tecnici sportivi) al quale Us Acli aderisce.
I corsi in oggetto sono progettati ed erogati tramite docenti coordinati a livello nazionale; gli attestati e i diplomi di qualifica sono rilasciati in modo diretto dalla Us Acli Nazionale abilitando i propri istruttori a operare come “tecnici di disciplina” in tutta Italia. I diplomi e le qualifiche rilasciate hanno valore legale, anche aI fini fiscali e assicurativi, secondo le normative di riferimento in vigore. (https://www.fitness-factory.it/il-sistema-dei-livelli-e-qualifiche.html)

COMPETENZE DELLE REGIONI

Diverse Leggi e l’art. 117 della Costituzione attribuiscono alle Regioni funzioni in materia di sport e impiantistica sportiva;  pertanto sussistono Leggi regionali e Decreti attuativi  che completano il quadro normativo nazionale per l’insegnamento  in strutture sportive e l’abilitazione alla attività di “tecnico di disciplina sportiva”. Queste norme precisano – se pure in modo parzialmente differente in base alla regione che le ha decretate – la valenza legale per l’insegnamento dei titoli rilasciati dagli EPS riconosciuti dal Coni, e soprattutto la necessità della abilitazione;  abilitazione nazionale per noi rappresentata dal Tesserino Tecnico Fitness che US ACLI – Alta Formazione Fitness rinnova con cadenza annuale.

L.R. ABRUZZO 7 MARZO 2000, N. 20 (“TESTO UNICO IN MATERIA DI SPORT E IMPIANTISTICA SPORTIVA”)
L’art. 11 individua, in particolare, le qualifiche professionali degli istruttori nello “sport di base”: “Sono considerati istruttori qualificati, nel seguente ordine prioritario:
a) i titolari di Diploma rilasciato dall'ISEF o di Diploma di Laurea in Scienze motorie;
b) coloro che hanno prestato, alla data in entrata in vigore della presente legge, attività documentata di istruttore come disciplinato da:
I. Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI;
II. Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI”.


ART. 18 LEGGE REGIONALE CALABRIA
(Tutela dei praticanti le attività sportive)
Nelle palestre e nelle strutture sportive aperte al pubblico per l'esercizio di attività motorie dietro pagamento di corrispettivo, anche sotto forma di quote sociali di adesione, le attività sportive devono essere svolte con la presenza costante di un istruttore qualificato o di un istruttore specifico di disciplina, con abilitazione in corso di validità. Vi ricordo che istruttore qualificato si intende quelli RILASCIATI DA:
-FEDERAZIONI RICONOSCIUTE DAL CONI
-ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTI DAL CONI (che abbiano l'albo di quel determinato settore sportivo)
-NON SONO PREVISTE PSEUDO FEDERAZIONI che non sono riconosciute dal CONI ma che sono semplici ASD affiliate ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI.



LEGGE REGIONALE CAMPANIA N. 18 DEL 25 NOVEMBRE 2013 
“legge quadro regionale sugli interventi per la promozione e lo 
sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-educativo-ricreative

Art. 22  (Qualificazione degli operatori) 
1. Sono considerati istruttori responsabili le persone in possesso di diploma Isef, o di laurea in scienze motorie, previsti dall’articolo 2 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 
(Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi Di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 
maggio 1997, n. 127), oppure in possesso di diploma o di laurea equipollenti conseguiti all’estero e legalmente riconosciuti in Italia, che hanno frequentato e superato un corso di 
formazione di primo soccorso sportivo ( di seguito denominato Pss). 
2. Sono considerati preparatore fisico e atletico le persone in possesso della laurea magistrale in scienze e tecniche dello sport, oppure in possesso di diploma o di laurea equipollenti 
conseguiti in Italia e all’estero, nonché dell'abilitazione di primo grado alla disciplina specifica rilasciata dalla federazione sportiva nazionale competente, riconosciuta o affiliata al 
Coni, nonché rilasciata dalle scuole regionali dello sport del Coni e dagli enti sportivi riconosciuti dal Coni. 
3. Sono considerati specialisti dell'attività motoria per il benessere, le persone in possesso della laurea magistrale in scienze motorie per la prevenzione ed il benessere, oppure in 
possesso di diploma o di laurea equipollenti conseguiti in Italia o all’estero, legalmente riconosciuti in Italia. 
4. Sono considerati istruttori specifici di disciplina le persone in possesso di apposita e corrispondente abilitazione di primo e secondo grado rilasciata dalla federazione sportiva 
nazionale competente, riconosciuta o affiliata al Coni, o al Cip, nonché rilasciata dagli enti di promozione sportiva e discipline sportive associate, riconosciuti dal Coni o dal Cip e che 
hanno frequentato e superato un corso di formazione di Pss. 
5. Il superamento del corso di formazione di Pss per il riconoscimento della qualifica di istruttore è vincolante a partire dal 1° gennaio 2015. 
6. La Regione promuove, sentito il comitato previsto nell’articolo 10, la formazione e l’aggiornamento degli operatori sportivi, dei dirigenti, dei tecnici sportivi, dei docenti di 
educazione fisica, favorisce le iniziative per elevare il livello professionale e riserva attenzione alla formazione degli operatori a supporto delle persone diversamente abili o in 
condizioni di ridotta motricità. 

Titolo II  Tutela della salute 
Art. 23 (Tutela della salute dei praticanti)
 
1. Per garantire la salute dei cittadini, nelle strutture pubbliche e private nelle quali si svolge attività motoria e sportiva in forma gratuita o con pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, 
anche a titolo di quote sociali di partecipazione ad associazione sportiva, è assicurata la presenza obbligatoria di almeno un istruttore responsabile in possesso dei titoli previsti 
dall’articolo 22, commi 1 e 4. Nelle strutture indicate dal presente comma, per migliorare le prestazioni sportive, l’istruttore responsabile svolge le funzioni di direttore tecnico 
responsabile dell’applicazione dei programmi svolti e del rispetto delle normative antidoping e dell’adeguata diffusione di informazioni sugli effetti collaterali connessi all’assunzione di 
integratori alimentari o di sostanze non vietate dalla normativa vigente. 
2. Il direttore tecnico previsto nel comma 1 ha l’obbligo di rendere noto per iscritto, al pubblico e alla clientela, il possesso dei titoli di studio che costituiscono requisiti per 
l’esercizio delle attività previste nel comma 1. 
3. Il direttore tecnico può avvalersi, per lo svolgimento delle attività, sotto la propria sorveglianza e responsabilità, di istruttori responsabili o di istruttori specifici o di specialisti 
delle attività motorie per il benessere, previsti nell’articolo 22. 
4. Le disposizioni previste nei commi 1 e 2 non si applicano: 
a) per l’esercizio di programmi scolastici di educazione fisica previsti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca; 
b) per le attività libere amatoriali esercitate in modo individuale o collettivo, anche se svolte in aree pubbliche attrezzate; 
c) per le attività, le competizioni e le manifestazioni sportive organizzate e disciplinate dalle federazioni sportive, dalle discipline sportive associate, da enti di promozione 
sportiva riconosciuti dal Coni e dal Cip, le cui responsabilità, per la tutela della salute e della sicurezza degli atleti, sono a carico dei soggetti promotori ed organizzatori


L.R. 8/2017 REGIONE EMILIA ROMAGNA ART. 11
Assistenza nelle attività motorie e sportive e tutela del praticante

1. I corsi e le attività motorie e sportive, tenuti a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote di adesione, devono essere svolti con il coordinamento di un istruttore qualificato o di un istruttore di specifica disciplina.
2. L'istruttore qualificato deve possedere il diploma rilasciato dall'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88 Sito esterno (Provvedimenti per l'educazione fisica) o la laurea in scienze motorie di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 Sito esterno (Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della L. 15 maggio 1997, n. 127 Sito esterno), oppure titoli di studio equipollenti conseguiti all'estero e riconosciuti dallo Stato italiano.
3. L'istruttore di specifica disciplina deve essere in possesso dei requisiti previsti per le singole attività motorie e sportive dalle relative federazioni sportive o dalle discipline sportive associate o dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP.
4. Per l'esercizio di attività motorie e sportive finalizzate a contribuire a un corretto sviluppo, mantenimento, recupero psico-fisico e miglioramento dell'efficienza fisica delle persone che si svolgono in strutture aperte al pubblico, è necessario aver acquisito la disponibilità di almeno un istruttore qualificato al quale viene affidato il coordinamento delle attività svolte e la verifica della loro corretta applicazione.
5. Dei nominativi dell'istruttore qualificato e di quelli di specifica disciplina deve essere data adeguata pubblicità.
6. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1:
a) le attività per l'educazione fisica previste dai programmi scolastici del competente ministero;
b) le attività motorie a carattere ludico ricreativo non riferibili a discipline sportive riconosciute dal CONI e dal CIP ed esercitate senza finalità agonistiche, quali ballo e danza, non ricomprese nella disciplina della federazione nazionale competente, nonché le attività relative a discipline riferibili ad espressioni filosofiche dell'individuo che comportino attività motorie.
7. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 4 le attività sportive agonistiche disciplinate dalle federazioni sportive o dalle discipline sportive associate o dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP.
8. Nelle strutture in cui si svolgono le attività motorie e sportive deve essere assicurata la presenza dei necessari presidi di primo soccorso nel rispetto della normativa vigente.
9. Al fine dell'applicazione dei commi 1, 4, 6 e 7 la Regione Emilia-Romagna emana specifiche direttive.
Art. 12
Sanzioni
1. Fermo restando il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 11 per l'avvio dell'attività, la mancata nomina di un operatore qualificato o di specifica disciplina comporta l'erogazione di una sanzione, da parte del comune territorialmente competente, per una somma da un minimo di 1.000,00 euro a un massimo di 10.000,00 euro. Tali risorse sono destinate al sostegno dello sport dilettantistico.
2. L'accertamento circa la corretta applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, commi 1, 4, 6 e 7 è effettuato secondo le prescrizioni contenute nelle direttive regionali di cui all'articolo 11, comma 9.


L.R. LAZIO 20 GIUGNO 2002, N. 15 (“TESTO UNICO IN MATERIA DI SPORT”).
L’art. 34 prevede che con regolamento siano determinati i requisiti per l’apertura e la gestione di impianti e di palestre per l’esercizio delle attività motorie e sportive; i requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza; le caratteristiche dei servizi; il livello di qualificazione professionale degli operatori e dei dirigenti; le modalità di tutela sanitaria degli utenti; le sanzioni amministrative. Il regolamento deve comunque prevedere l’utilizzazione e la presenza costante di un istruttore diplomato ISEF o laureato IUSM, o in possesso di titoli analoghi o equipollenti conseguiti nell’ambito dell’Unione europea, responsabile delle attività, con funzioni di direttore tecnico; l’utilizzazione e la presenza costante, con riferimento alle discipline che vengono praticate, di tecnici ed istruttori in possesso di titolo idoneo riconosciuto dalle competenti federazioni, o enti di promozione sportiva oppure di personale tecnico che abbia superato gli esami finali di un corso di formazione professionale per istruttori indetto secondo la presente legge.

  LA LEGGE REGIONALE DELLA REGIONE LOMBARDIA N. 61 DEL 2002 CHE ALL'ARTICOLO 8 (tutela della salute dei praticanti, comma 1, 2, 3) riporta:
"Nelle palestre, nelle sale ginniche e nelle strutture sportive aperte al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote sociali di adesione, i corsi finalizzati al miglioramento dell’efficienza fisica devono essere svolti con la presenza di un istruttore qualificato o di un istruttore specifico di disciplina"; oltre ai diplomati ISEF e ai laureati in scienze motorie (o possessori di titoli equipollenti), sono considerati istruttori specifici di disciplina quelli in possesso di apposita corrispondente abilitazione, rilasciata dalla federazione nazionale competente, riconosciuta o affiliata al CONI, nonché rilasciata dalle scuole regionali dello sport del CONI e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Gli insegnanti tecnici delle associazioni tecniche sportive specifiche, riconosciuti dalla Regione ai sensi dell’articolo 9, comma 2, sono equiparati agli istruttori specifici. L’istruttore specifico di disciplina è responsabile della corretta applicazione dei programmi e delle attività svolte nella struttura sportiva. 


LEGGE REGIONALE PUGLIA 4 DICEMBRE 2006, n. 33“Norme per lo sviluppo dello sport per tutti”
Art. 10 (Tutela dei praticanti)
1. Le palestre, le sale ginniche e le strutture sportive aperte al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di
quote sociali di adesione, per l’esercizio di attività motorie finalizzate a contribuire a un corretto sviluppo, mantenimento o recupero psico-fisico della
persona utilizzano la presenza di almeno un responsabile tecnico munito di laurea in Scienze motorie o titolo equipollente cui è assegnata la responsabilitàn dell’applicazione dei programmi attuati nella struttura.
Gli altri istruttori, con rapporto di lavoro disciplinato ai sensi di legge, devono essere opportunamente qualificati e muniti di brevetti o titoli rilasciati dalle competenti federazioni sportive ed enti di promozione sportiva.


 P.G.R. 13-2-2007 N. 7/R
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 31 AGOSTO 2000, N. 72 (RIORDINO DELLE FUNZIONI E DELLE ATTIVITÀ IN MATERIA DI PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLA PRATICA DELLE ATTIVITÀ MOTORIE). Pubblicato nel B.U. TOSCANA 22 febbraio 2007, n. 3, parte prima.
Art. 16 - Responsabile tecnico e requisiti professionali degli operatori.
1. A tutela degli utenti ed a garanzia del servizio offerto presso ogni palestra opera un responsabile tecnico in possesso della laurea specialistica in scienze motorie.
2. Per lo svolgimento delle attività motorie e sportive all'interno della palestra il responsabile tecnico può avvalersi, sotto la proprio sorveglianza e responsabilità, dei seguenti soggetti:
a) tecnici del CONI, delle federazioni sportive nazionali e degli enti di promozione sportiva;
b) tecnici diplomati a seguito di corsi di formazione professionale aventi caratteristiche e requisiti definiti da specifiche normative regionali;
c) operatori in possesso del diploma di laurea in scienze motorie o di titoli equiparati ai sensi della legge 18 giugno 2002, n. 136 (Equiparazione tra il diploma in educazione fisica e la laurea in scienze motorie).

LEGGE DELLA REGIONE VENETO N. 8 DEL 11 MAGGIO 2015

... È operatore di specifica disciplina sportiva il soggetto in possesso di abilitazione rilasciata, a livello nazionale, dalle federazioni sportive o dalle discipline sportive associate o dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI  e dal CIP.
... Ai sensi di cui al comma 1 ed al fine dell’inizio dell’attività, i titolari delle attività segnalano al comune, per le verifiche di competenza, il nominativo dell’operatore qualificato di cui al comma 2 o dell’operatore di specifica disciplina sportiva di cui al comma 3, attestando, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di aver acquisito certificazione del possesso dei titoli professionali previsti.

  LA LEGGE DELLA REGIONE SICILIA 29 DICEMBRE 2014, N. 28.
Art. 4 Tutela dei praticanti. 
2. Nelle palestre, nelle sale ginniche e nelle strutture sportive aperte al pubblico dietro pagamento di  corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote sociali di adesione, i corsi finalizzati al 
miglioramento dell'efficienza fisica devono essere svolti con la presenza di un direttore tecnico e istruttori specifici per disciplina. Il ruolo di direttore tecnico è svolto da soggetti in possesso del diploma ISEF o di 
laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Scienze e tecniche delle attività sportive (LM68) o in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM67) o in Management dello 
sport (LM47) purché in possesso della laurea triennale in Scienze motorie. 
3. Sono considerati istruttori specifici per disciplina  quelli in possesso di apposita abilitazione rilasciata dalla Scuola regionale dello sport del CONI, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dalle 
Federazioni sportive nazionali del CONI, limitatamente alle discipline ricadenti nell'ambito di tali federazioni. Gli istruttori devono essere in possesso dell'attestazione della partecipazione al corso "Basic life support 
defibrillation" (BLSD) in corso di validità .