fisco2018

 

Il 2018 ha portato  importanti novità per il mondo sportivo e in particolare per istruttori e per ASD e SSD.

Prima novità: vengono istituite le società sportive dilettantistiche con scopo di lucro(Legge di Bilancio 2018 - Commi 353-361) le quali hanno la possibilità di esercitare attività sportive dilettantistiche anche con scopo di lucro.
Possono chiedere  il riconoscimento da parte del CONI – in tal caso viene ridotta a metà l’IRES dovuta- purché lo statuto abbia queste caratteristiche:

·         nella denominazione o ragione sociale, la dicitura «società sportiva dilettantistica lucrativa»;
·         nell’oggetto o scopo sociale, lo svolgimento e l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche;
·         il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell’ambito della stessa disciplina;
·         l’obbligo di prevedere nelle strutture sportive, in occasione dell’apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un «direttore tecnico» che sia in possesso del diploma ISEF o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie (LM47) o in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM67) o in Scienze e tecniche dello sport (LM68), purché in possesso della laurea triennale in Scienze motorie.

Ai servizi di carattere sportivo, resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI, nei confronti di chi pratica l’attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società, viene applicata l’aliquota IVA del 10% (n. 123-quater della Tabella A, parte III, del DPR 633/72).

Per quanto concerne la tipologia di contratto per il personale di società sportive lucrative:
·         le collaborazioni rese in loro favore costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata continuativa e i relativi compensi costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
·         i collaboratori devono essere iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituito presso l’INPS;
·         per   i primi 5 anni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, la contribuzione a tale fondo è dovuta nei limiti del 50% del compenso spettante al collaboratore.

Seconda novità riguarda il così detto “Reddito Sportivo”: nuova franchigia IRPEF per compensi da attività sportiva dilettantistica (Legge di Bilancio 2018 - Comma 367), portata  da 7.500 a 10.0000 Euro. Nella pratica le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi erogati (di cui alla lett. m) del comma 1 dell’art. 67 del TUIR) non concorrono a formare il reddito fino al tetto di 10000 €.

Terza novità la creazione ed entrata in vigore dall’8 gennaio del nuovo Registro Coni 2.0  delle ASD e SSD , con trasferimento in questa piattaforma di tutti i dati delle Associazioni riconosciute e l’obbligo per i Presidenti di ASD e SSD di registrarsi anche loro. Un gigantesco data base che mette in collegamento – incrociandoli – numerosi dati tracciati grazie ai codici fiscali sia delle associazioni che dei soci che ne fanno parte.

Tra le nuove linee guida:  sarà importante per ogni ASD e SSD dimostrare che nel corso dell’anno ha effettivamente partecipato agli Eventi, alla Formazione, alle Gare, alle iniziative di carattere nazionale dell’Ente di Promozione Sportiva  al quale sono affiliate  (per Us Acli potete contattarci direttamente anche tramite nostra mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.)


 E per finire la Comunicazione sullo yoga pubblicata il 4 gennaio 2018  dal CONI sul proprio  sito istituzionale:
Il CONI - in merito alle richieste di chiarimento pervenute relativamente al riconoscimento dello yoga come disciplina sportiva ammissibile per l’iscrizione al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche - precisa che, nonostante non sia disciplinato da nessuna Federazione Internazionale riconosciuta dal CIO, si è attivato facendo in modo che alcune Federazioni Sportive Nazionali, tra cui la Federginnastica e la Federpesistica, considerino lo yoga come “attività propedeutica” alle discipline di competenza.