IRPEFLa dichiarazione dei redditi non è obbligatoria per tutti i contribuenti, vi sono dei casi di esclusione previsti dalla Legge Italiana che esonerano dall'obbligo di presentare il modello 730 o Unico 2016; alcuni casi di soglie di reddito previste per Tale esonero sono:
·        500 euro per reddito derivato da terreni e fabbricati compresa l'abitazione principale e pertinenze,
·        8.000 euro reddito da lavoro dipendente o assimilato o altri tipi di reddito senza calcolare l'abitazione principale e pertinenze. Il limite di reddito pari o uguale a 8.000 euro esonera il contribuente dalla presentazione della dichiarazione dei redditi 2016 se il periodo di lavoro o pensione nell'anno 2015 non è inferiore a 365 giorni e solo se non spettano le detrazioni familiari o coniuge a carico. Non sono dovute le addizionali regionale e comunale ma se il sostituto di imposta ha effettuato le ritenute, il contribuente può recuperare eventuale credito solo presentando la denuncia dei redditi.
·        7500 euro reddito da pensione sempre se il contribuente si trova nelle condizioni sopra elencate.
·        4.800 euro limite reddito assimilati a quello di lavoro dipendente come ad esempio i redditi da attività commerciali occasionali o da attività da lavoro autonomo occasionale.

Un caso specifico riguarda l’importo di 28.158,28 euro di reddito per compensi da attività sportive dilettantistiche.

Compensi percepiti da sportivi dilettanti Ai fini IRPEF

I compensi erogati nell’esercizio di attività sportive dilettantistiche rientrano fra i redditi diversi elencati all’articolo 67 D.P.R. n. 917/1986

Tra questi Vi rientrano:
·        i rimborsi forfettari, i premi e i compensi erogati nell’esercizio di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’UNIRE, dagli enti di promozione sportiva e da qualsiasi altro organismo che persegua finalità sportive dilettantistiche;
·        le indennità di trasferta e i compensi di co.co.co., di carattere amministrativo di natura non professionale, resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Poiché sussistono difficoltà per la definizione di “sportivo dilettante” e di “attività sportiva dilettantistica”, si potrebbe intendere i casi di esercizio della pratica sportiva che comportano lo svolgimento di un esercizio fisico per il quale la Federazione di appartenenza non ha formalmente previsto una modalità di esercizio professionistico all’interno del proprio statuto.

Rientrano tra i beneficiari della norma le seguenti figure:
• atleti, allenatori, arbitri e giudici di gara dilettanti;
• istruttori;
• massaggiatori;
• dirigenti che svolgono funzioni non retribuite per la realizzazione di manifestazioni sportive dilettantistiche;
• soggetti che intrattengono in favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo/gestionale di natura non professionale (ad esempio personale di segreteria; istruttori sportivi; dirigenti sportivi che prestano la loro opera in favore dell’associazione; custodi, giardinieri, ecc.).


In pratica:
a. in caso di compensi annui pari o inferiori a 7.500 euro, non c’è alcuna tassazione e il compenso percepito non costituisce in alcun modo reddito imponibile, il reddito resterà esente da qualunque forma di tassazione, sia ordinaria e che sostitutiva;
b. in caso di compensi che eccedono la soglia dei 7.500 euro, ma non oltrepassano quella di 28.158,28 euro, si applica una ritenuta del 23% a titolo d’imposta (quindi definitiva) sulla quota eccedente i 7.500 euro.

 

Redazione

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