GrisuCon Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, “regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi“, sono state individuate le attività soggette ai controlli di prevenzione incendio.
Questo DPR applica alle procedure antincendio la SCIA, segnalazione certificata d'inizio attività. ogni attività corrispondono tre categorie A, B, C, a seconda che il rischio di incendio sia basso, medio o alto.
Nell’elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi, rientrano (al punto 65) anche i locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre. Per le palestre  si fa distinzione tra categoria B, fino a 200 persone, e categoria C, oltre 200 persone. I centri sportivi e le palestre nel caso in cui la superficie lorda in pianta al chiuso sia superiore a 200 metri quadrati devono cmq. rispettare l’obbligo.

Categoria A non si superano le 100 persone: non è obbligatorio presentare la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) e la documentazione, ma la sicurezza antincendio deve comunque essere valutata e devono essere introdotte adeguate misure per la sicurezza.

Categoria B tra le 100 e le 200 persone: obbligo di presentare la SCIA antincendio e di ricevere apposita autorizzazione da parte del Comando dei Vigili del Fuoco. ( Il Comando entro 30 giorni può chiedere documentazione integrativa e entro 60 giorni si pronuncia sulla conformità. A lavori ultimati l'attività può iniziare subito, salvo poi subire i controlli a campione.)

Categoria C oltre le 200 persone: i titolari dei centri sportivi e delle palestre dovranno presentare documentazione SCIA e riceveranno un sopralluogo obbligatorio per ottenere il CPI (il certificato di prevenzione incendi).
Da allegare alla SCIA:

  • ASSEVERAZIONE  rilasciata da un tecnico abiltato attestante conformità ai requisiti di prevenzione e sicurezza antincendio
  •  Certificazioni e dichiarazioni su idoneità e conformità alla normativa di prodotti, materiali, attrezzature, dispositivi
  • Attestazione versamento specifico versato all Tesorerisa provinciale dello Stato


Per le palestre e ASD soggette a controlli di prevenzione incendi già esistenti al 7 Ottobre 2011, viene prorogato al 7 ottobre 2016 il termine per la presentazione di SCIA. (art. 4 della legge 27 febbraio 2015, n. 11)
Per le suddette nuove attività, classificate in categoria B e C, il differimento del termine è consentito previa presentazione, entro il 1 novembre 2015, dell’istanza per la valutazione del progetto, prevista all’art.3 dello stesso D.P.R.

Gli enti e i privati responsabili  sono esentati dalla presentazione dell'istanza preliminare, di cui all'art. 3 del suddetto decreto (richiesta al Comando VV.F. di esame del progetto di nuovi impianti o costruzione), nel caso in cui risultino già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche l'esistenza dei requisiti di sicurezza antincendio rilasciati dalle competenti autorità. Chi rientra in questa casistica, dovrà quindi presentare solamente l'istanza di cui all'art. 4 (presentazione della SCIA).