offertaLifecodeGli integratori alimentari (vitamine e sali minerali) sono armonizzati nell’Unione europea (UE). Sono soggetti preventivamente ad analisi e accettati dall’Autorità europea per la sicurezza degli alimenti (EFSA). Inoltre la Commissione si incarica di fissare i criteri di purezza di tali sostanze. Norma base di riferimento è la Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri.
Questa direttiva concerne gli integratori alimentari, considerati fonte concentrata di nutrimento (vitamine e sali minerali) o altre sostanze aventi un effetto nutrizionale o fisiologico, sia monocomposti che pluricomposti e che sono messi in commercio in dosi (ad es.: capsule, compresse, bustine, ecc.) al fine di integrare il normale regime alimentare. Sono escluse le specialità farmaceutiche oggetto delle direttiva 2001/83/CE che istituisce un codice comunitario relativo ai medicinali per l’uomo.
Con specifico riferimento alla Etichettatura tale direttiva specifica: i
 prodotti interessati dalla direttiva sono venduti con la denominazione di vendita “Integratori alimentari”. Inoltre, senza pregiudizio delle disposizioni della direttiva 2000/13/CE relativa all'etichettatura e alla presentazione dei prodotti alimentari, l'etichettatura degli integratori alimentari deve contenere:

- il nome delle categorie di sostanze nutritive o altre sostanze che caratterizzano il prodotto o un’indicazione relativa alla natura di tali sostanze;
- la dose di prodotto raccomandata per l’assunzione giornaliera e un'avvertenza sui rischi per la salute in caso di dose eccessiva;
- una dichiarazione dalla quale risulti che l'integratore non si sostituisce ad un'alimentazione variata;
- l'indicazione: "non è un medicinale", allorchè la presentazione del prodotto è simile a quella di un medicinale;
- un avvertimento indicante che i prodotti devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini piccoli.

Inoltre, sull’etichetta degli integratori alimentari non devono figurare: indicazioni attribuenti al prodotto proprietà di prevenzione, di trattamento o di guarigione di una malattia dell’uomo; indicazioni affermanti o suggerenti che un regime alimentare equilibrato e vario non costituisce una fonte sufficiente di elementi nutritivi in generale.

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