registro coniL’iscrizione al Registro CONI
è la condizione necessaria per le ASD  e le SSD che vogliono essere riconosciute come associazioni e società sportive, usufruendo  del regime  fiscale previsto dalla vigente normativa in favore dello sport dilettantistico.
Il CONI riconosce, ai fini sportivi, le società/associazioni sportive dilettantistiche, ne stila l’elenco e lo  trasmette, annualmente, all’Agenzia delle Entrate.
Il Registro CONI - istituito dal Consiglio Nazionale del CONI nel 2005 -  ha quindi lo scopo del  "riconoscimento della finalità sportiva" alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche.
Al registro CONI si possono iscrivere le A.S.D.  costituite in conformità al D.lgs 460/97  i cui statuti, oltre ai requisiti richiesti dall’art. 90 delle Legge 27/12/2002 n. 289 e successive modificazioni, prevedono l’obbligo di conformarsi alle direttive CONI e delle Federazioni Sportive Nazionali o delle Discipline Sportive Associate o degli Enti di Promozione Sportiva, in sigla rispettivamente FSN / DSA / EPS, cui sono affiliate.
Le società che vogliono essere inserite nel registro nazionale CONI, devono essere necessariamente affiliate ad una FSN / DSA / EPS.

Da gennaio 2018 permette anche di mostrare le effettive attività sportive e formative realizzate o alle quali hanno partecipato le ASD o SSD.

affiliazione


PER AFFILIARE UNA ASD o SSD
  al nostro EPS  e  al Registro CONI delle associazioni sportive serve:
 

  • richiesta affiliazione;  
  • atto costitutivo e statuto timbrato  e protocollato dall'Ufficio del Registro; 
  • documento del presidente; 
  • Codice Fiscale della associazione;
  • eventuale Partita Iva dell'associazione 

Le ASD e SSD affiliate e rinosciute dal CONI usufruiscono di UN REGIME FISCALE SPECIFICO in quanto Associazioni Senza Scopo di Lucro.

  • L'associazione affiliata e iscritta al registro Coni - rispettando ovviamente le norme in materia fiscale e legislativa - non è considerata soggetto commerciale;
  • non sono soggette a tassazione le quote di iscrizione e corrispettivi specifici pagati dai soci per partecipare alle attività  e ai corsi sportivi organizzati dall'associazione e rispondenti ai suoi fini statutari;
  • L'associazione è esonerata dalla tenuta delle scritture contabili, è sufficiente un rendiconto delle entrare e uscite, la conservazione delle fatture e ricevute che dimostrano i movimenti di entrata e uscita e la tracciabilità tramite un conto correntededicato;
  • L'associazione affiliata può corrispondere ai propri collaboratori fino a un massimo di 10.000,00 euro annuali per le prestazioni ricevute. Questi compensi corrisposti a sportivi, soci istruttori e soci che svolgono servizi amministrativi e di segreteria sono detassati;
  • Possibilità di fare movimenti inentrata e uscita finoa 1000,00 euro in contanti;
  • Esonero uso marca da bollo sulle ricevute per quote associative (per le quote corsi specifici che superano 77,47 euro la ricevuta  era di 2 euro La legge di bilancio 2019 (l .30/12/2018 n. 145 comma 646) ha esteso anche alle a.s.d. e s.s.d. l’esenzione dall’imposta di bollo a decorrere dal 1/1/2019:);
  •  Possibilità di ricevere le erogazioni liberarli effettuate da persone fisiche a favore dell'associazione sportiva, che saranno deducibili per il soggetto donatore( fino ad un massimo del 19% del reddito annuo, e per un importo complessivo non superiore a 1.500,00 euro per ciascun periodo d'imposta);
  • Possibilità di somministrare alimenti e bevande ai soci - seguendo lo specifico iter - senza che questa divenga attività commerciale;
  •  Riduzioni SIAE; 
  • Imposta comunale non  dovuta per targhe o simili che indicano la sede sociale; imposta comunale sulla pubblicità non è dovuta per distribuzione di volantini, depliants, brochure, ecc. distribuiti a cura dell'associazione;
  • Esonero del pagamento ICI per la sede sociale (varia da comune a comune); riduzione tassa IMU escludendo lo spazio dedicato alle attività sportive;
  • Per i proventi ricavati dall'attività commerciale è possibile usufruire del regime agevolato previsto dalla legge 398/1991. Tale regime fiscale prevede una notevole riduzione degli adempimenti contabili e il pagamento delle imposte dirette e dell’IVA in modo forfetario.

 

 REGISTRAZIONE ATTIVITA' SPORTIVA - ATTIVITA' DIDATTICA - ATTIVITA' FORMATIVA 

La Delibera  CONI n. 1574 del 18 Luglio 2017 è entrata a tutti gli effetti in vigore nel 2019, introducendo l’obbligo per ogni ASD e SSD di indicare nel registro la propria   attività didattica, formativa e sportiva.
Come noto ogni  ASD e SSD per essere in regola come  Associazione Sportiva non Lucrativa deve essere  iscritta  all’interno del Registro Coni 2.0,  quindi ora a seguito della delibera sopra citata, ogni Associazione Sportiva Dilettantistica e ogni Società Sportiva Dilettantistica è obbligata a dimostrare l’esercizio di attività didattica, formativa e sportiva pena la cancellazione dal Registro e di conseguenza la perdita di tutte le agevolazioni previste.                                                                            

L’art. 2 del “Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche”.
Ai punti 6), 7) e 8) del suddetto articolo definisce le 3 attività in questione nel seguente modo:


·         Con ATTIVITA’ SPORTIVA si intende lo svolgimento di eventi sportivi organizzati dall’Organismo sportivo di riferimento. Gli eventi sportivi sono individuati attraverso i seguenti indicatori: livello di competizione, livello organizzativo, luogo fisico, durata del singolo evento e partecipanti;  (esempio la ASD – anche attraverso parte dei suoi partecipanti – partecipa a una gara o a un evento organizzato dall’EPS con il quale si è affiliati)

 ·         Con ATTIVITA’ DIDATTICA si indicano i corsi di avviamento allo sport organizzati direttamente dall’Organismo sportivo o organizzati dalla Associazione/Società se espressamente autorizzati dall’Organismo sportivo di affiliazione. Ogni evento didattico è contraddistinto da un codice identificativo univoco; (esempio i corsi normalmente offerti ai propri associati – ovvero corso ginnastica lun-mer-ven dalle 18:00 alle 19:00 ecc)

·         Con ATTIVITA’ FORMATIVA si indica l’iniziativa finalizzata alla formazione dei tesserati dell’Organismo sportivo nonché le attività di divulgazione, aperte anche ai non tesserati, relativamente ad argomenti pertinenti la tecnica e l’ordinamento sportivo. Ogni evento formativo è contraddistinto da un codice identificativo univoco. (esempio corsi di Alta Formazione Fitness fatti  come  aggiornamento per istruttori, workshop e stage per gli associati ecc.)

L’attività sportivaè sostanzialmente l’insieme delle manifestazioni sportive organizzate dagli EPS in favore delle  A.S.D./S.S.D. affiliate e regolarmente iscritte all’interno del Registro Coni 2.0
Ogni sodalizio sportivo sarà tenuto a partecipare ad almeno un evento durante l’anno solare per conservare la propria iscrizione al Coni per i prossimi anni ed evitare un’esclusione che comporterebbe la perdita di tutte le agevolazioni fiscali.
E’  compito di ogni A.S.D./S.S.D. verificare l’esattezza dei dati anagrafici (specialmente dei codici fiscali) dei propri partecipanti.


Per attività didattica si intende la cosiddetta “corsistica” propedeutica all’avviamento allo sport e che dovrà essere organizzata e gestita dall’organismo sportivo al quale l’associazione è affiliata.
Come per l’attività sportiva, l’Associazione sarà tenuta al caricamento dei corsi didattici e quindi dovranno essere forniti i seguenti dati:


·         Identificativo univoco
·         Disciplina sportiva
·         Identificativo del tecnico responsabile (Codice Fiscale)
·         Partecipanti (Codice Fiscale)
·         Luogo
·         Impianto
·         Periodo di svolgimento (da gg/mm/aaaa a gg/mm/aaaa)
·         Frequenza (Giornaliera; 4 a settimana; 3 a settimana; 2 a settimana; 1 a settimana).

IMPORTANTE!
 il mancato inserimento di questi dati nel registro comporterà la cancellazione dal CONI così descrive la Circolare n. 18/2018 dell’Agenzia delle Entrate :  “In particolare la previsione di inserire all’interno del Registro, a partire dal 2019, le attività sportive, formative e didattiche svolte dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, sotto l’egida degli Organismi affilianti,  assolve, per l’Amministrazione finanziaria, una importante funzione ricognitiva degli enti sportivi dilettantistici ed è, quindi, particolarmente utile anche ai fini della selezione delle attività di controllo in merito alla spettanza dei benefici fiscali per essi previsti.”

Per informazioni contattare  qui 

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